Se i figli maturi non si impegnano a trovare un lavoro, può essere disposta la revoca dell’assegnazione della casa coniugale ( Cass. sent. n. 18076 del 20.08.2014).
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La casa coniugale, com’è noto, viene di regola assegnata a chi dei due ex coniugi è anche affidatario dei figli.
L’abitazione va però restituita al legittimo proprietario non affidatario non solo quando la prole raggiunge una propria autonomia economica o quando il genitore affidatario va a vivere, con i figli, altrove, ma anche se i figli hanno superato i quarant’anni.
Basta la semplice indicazione dell’età anagrafica per provare che non si è fatto un granché per trovare un’occupazione.
In questi casi la richiesta di un prolungamento del diritto al mantenimento non può trovare tutela nei tribunali. Per i giudici, la pretesa di restare nella casa paterna basata sull’unico argomento della disoccupazione non va accolta dopo i quaranta.